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COMUNE DI PENNA IN TEVERINA
B.go Garibaldi, 10 - 05028 Penna in Teverina
Tel.: 0744993326 - Fax:0744993327
Provincia di Terni
MODALITA’ PER L’ACQUISIZIONE D’UFFICIO DEI DATI E PER L’ATTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’.
L’art.15 della legge 12 novembre 2012 n.183 dispone che “le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori dei pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000”.
Le nuove disposizioni hanno effetto a partire dal 01.01.2012 e, da tale data, ogni certificato anagrafico, di stato civile ed elettorale dovrà riportare, a pena di nullità, la dicitura :” il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori dei pubblici servizi”.
La norma obbliga quindi le Amministrazioni Pubbliche a richiedere, per i procedimenti di propria competenza, esclusivamente la produzione di autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. Inoltre la richiesta e l’accettazione d certificati o atti di notorietà, da parte di una Pubblica Amministrazione, in luogo delle relative autocertificazioni, costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai sensi dell’art.74, comma 2, del citato D.P.R. n.445/2000.
Gli articoli 43 e 71 del citato D.P.R. n.445/2000 impongo, a carico delle pubbliche Amministrazioni, l’obbligo di procedere a verifiche, anche a campione, di quanto autocertificato dal cittadino.
Nello specifico potrà essere usato il sistema dell’attestazione di concordanza di quanto dichiarato con le risultanze degli archivi dell’Amministrazione che detiene stabilmente i dati.
L’Amministrazione procedente dovrà quindi inviare una nota riportante i dati forniti dal cittadino ed, in calce, la richiesta di verifica delle dichiarazioni e l’apposito spazio ove apporre la dichiarazione di concordanza o dio non concordanza della dichiarazione resa.
Le richieste di verifica avanzate dalle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere prodotte su carta intestata dell’Ente, munite di timbro e firma (ovvero di sottoscrizione digitale in caso di documento informatico) e dovranno riportate nome, cognome e qualifica del richiedente.
Tali richieste potranno essere trasmesse con le seguenti modalità:
Tramite un indirizzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo : comune.pennainteverina@postacert.umbria.it
fax al numero 0744 9933267
mezzo di posta ordinaria al seguente indirizzo :
Comune di Penna in Teverina – Borgo Garibaldi n.10 – 05028 Penna in Teverina (TR)
Le richieste saranno evase nel minore tempo possibile, e comunque nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell’art.2, comma2, della legge n.241/1990.
DIRETTIVE PER I CONTROLLI SULLA VERIDICITA’ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
1. CONTENUTO DELLE DIRETTIVE
Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 28.12.200 n.445, le presenti direttive disciplinano le modalità ed i criteri per effettuare i controlli riguardo la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà ( nel prosieguo indicate come “autocertificazioni”), previste dagli artt.46 e 47 del citato D.P.R. n.445/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Le presenti direttive dovranno essere applicate, per quanto di rispettiva competenza, dai responsabili dei servizi e dai responsabili dei procedimenti.
2. TIPOLOGIA E PRINCIPI DEI CONTROLLI
I controlli da effettuare sulle autocertificazioni sono di tipo preventivo o successivo.
Per controllo preventivo si intende quello effettuato durante l’iter procedimentale.
Esso viene effettuato sui contenuti delle autocertificazioni allegate a corredo di un numero di istanze pari al dieci per cento del totale delle stesse domande presentate a seguito di un procedimento concorsuale conseguente ad un bando ( ad es. per gare di appalto, per ammissione a benefici, per assunzioni). In materia di denuncia dei presupposti per l’applicazione di tributi o tariffe o contribuzioni comunali la predetta percentuale è stabilita al 30%;
Il controllo successivo viene effettuato a seguito dell’adozione dei provvedimenti amministrativi, esclusivamente sulle autocertificazioni rese dai soggetti beneficiari del provvedimento.
In ogni caso dovrà essere effettuato un controllo puntale per ciascuna autocertificazione quando durante l’istruttoria della domanda e dei documenti allegati, dalla rappresentazione dei fatti, stati e qualità come riportati nella stessa, emergano elementi di evidente incertezza tali da far sorgere fondati dubbi sulla loro veridicità,
I controlli devono essere espletati secondo i principi della tempestività e della trasparenza.
Non potrà essere differita l’emanazione del provvedimento finale in attesa di ricevere gli esiti dei controlli.
3. TUTELA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA.
Il controllo deve avere per oggetto i contenuti delle dichiarazioni positive o negative rese con le autocertificazioni previste da legge o regolamento che siano strettamente necessarie per eseguire il fine per le quali vengono richieste.
4. TERMINE PER EFFETTUARE I CONTROLLI.
Il controllo puntuale dovrà essere espletato entro un congruo termine dalla data di conclusione del procedimento a seconda del numero e della complessità delle autocertificazioni da verificare.
Il controllo a campione dovrà essere espletato entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di conclusione del procedimento concorsuale ovvero entro la fine del mese successivo a quello di presentazione delle domande non correlate ad un procedimento concorsuale.
5. AUTOCERTIFICAZIONI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO A CAMPIONE.
Le domande le cui autocertificazioni contestuali o allegate devono essere sottoposte a controllo , sono individuate dal responsabile del servizio con metodo di scelta obiettivo e trasparente, in modo da garantire la causalità e l’imparzialità del controllo.
Delle operazioni effettuate è esteso apposito verbale.
Il controllo a campione deve essere espletato con priorità sulle autocertificazioni presentate al fine di ottenere benefici, sovvenzioni ed ogni altra forma di agevolazione di qualunque natura a favore di persona fisica o di altro soggetto giuridico in ambito sanitario, assistenziale, previdenziale, del diritto allo studio, dell’’edilizia agevolata, della promozione e dell’incentivazione nei settori di intervento sociale ed economico, nell’ambito di gare di appalto.
6. CONFRONTI CON DATI E INFORMAZIONI IN POSSESSO DEGLI ALTRI UFFICI COMUNALI.
Gli altri uffici e servizi di questa Amministrazione, se richiesti dall’ufficio controllante, hanno l’obbligo di collaborare onde confrontare i dati dichiarati nelle autocertificazioni con i dati e le informazioni in loro possesso.
I responsabili dei servizi interessati concordano ogni utile intesa, anche informale, per accelerare e semplificare lo scambio di dati tra i rispettivi uffici..
7. RELAZIONI E SCAMBI DI DATI CON ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
Il responsabile di ciascun servizio interessato al procedimento di controllo deve sviluppare ogni atto utile a definire rapporti con le altre pubbliche amministrazioni diretti a facilitare le conferme dei dati per i quali si chiede il controlli.
Ai fini della tempestività ed efficacia delle verifiche occorre privilegiare le interrelazioni telematiche ( posta elettronica, accessi a banche dati, ecc.) e le comunicazioni ed attestazioni semplificate da trasmettere per mezzo di telefax, assicurando la certezza della provenienza dei dati – esito dei controlli, estremi dell’ufficio controllante e del responsabile del procedimento, la data – ai sensi della normativa prevista dal D.P.R. n.445/2000.
8. RETTIFICA DEI DATI.
Nelle ipotesi in cui è evidente che le inesatte dichiarazioni non costituiscono falsità bensì meri errori materiali, il responsabile del procedimento deve, a norma dell’art.6 della legge n.241/1990, invitare l’interessato a completare, correggere o rettificare la dichiarazione autocertificativa con modalità trasparenti.
9. EFFETTI DELLA RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI O ATTESTAZIONI.
Il dipendente comunale che ha accertato false dichiarazioni rese con autocertificazioni o attestazioni, ha il dovere, in quanto pubblico ufficiale:
a) di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica preso il tribunale
b) attivare il competente ufficio per la sospensione e/o la revoca del provvedimento e, quindi, dei benefici di cui il dichiarante ha goduto in base alla falsa autocertificazione, nonché per l’eventuale recupero delle somme erogate.