Comune di Penna in Teverina

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CRITERI PER GLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO

Pubblicazioni > Ordinanze > Commercio

COMUNE DI PENNA IN TEVERINA
Provincia di Terni



SETTORE COMMERCIO




ORDINANZA N. 13 DEL 31/12/2010
OGGETTO: CRITERI PER GLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO.




IL SINDACO


VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, riguardante la riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge n. 59 del 15 marzo1997
VISTA la Legge Regionale n. 24 del 3 agosto 1999, recante disposizioni in materia di commercio in attuazione del d.lgs 114/98
VISTA la Legge Regionale n. 26 del 7 dicembre 2005, recante modificazioni ed integrazioni alla L. R. 24/99
VISTO l'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, così come introdotto dall'art. 16, comma 1, della L. 3/03 e successivamente modificato al punto 5 dell'allegato alla L. 116/03
VISTO l'art. 93 della L.R. 15/2010

PRESO ATTO della necessità di regolamentare il settore in armonia con le nuove disposizioni regionali

VISTA la precedente ordinanza n. 09 del 11/04/2008
VISTO che in data 07 settembre 2010 la conferenza di servizi tenutasi ex art. 26, comma 2, L.R. n. 24/1999 e ss.mm.ii, ha riconosciuto al Comune, per gli anni 2011, 2012 e 2013 la vocazione turistica nel centro abitato nel periodo che va dal mese di marzo al mese di ottobre, che consente, in tale periodo, la facoltà di libera determinazione delle aperture e degli orari in tutto il territorio;
VISTO CHE previo incontro con le associazioni si procederà, entro il mese di ottobre di ciascun anno, alla determinazione delle aperture domenicali e festive per il periodo che va dal mese di novembre a quello di febbraio, per l'anno successivo con apposito atto integrativo, mettendo in opera qualora necessario tutte le procedure previste nella LR 24/99

ACQUISITI i prescritti pareri
IN esecuzione a quanto disposto dall'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000






ORDINA




Art. 1
(Orario di apertura e chiusura al pubblico)

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 22.00, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

Entro i limiti orari di cui al comma precedente, ogni operatore determina l'orario di effettiva apertura con divieto, in ogni caso, di apertura prima delle ore 7.00 o di chiusura oltre le ore 22.00 e con facoltà di effettuare orario continuato o prevedere uno o più momenti di chiusura intermedia.

L'orario è inteso come facoltà e non obbligo di apertura fatto salvo l'applicazione dei provvedimenti di revoca per inattività ultra annuale, ai sensi dell'art.22, comma 4, lettera b), e comma 5, lettera a), del D.Lgs 114/98.

Il rispetto dell'orario prescelto deve intendersi come divieto di apertura anticipata o chiusura posticipata. L'esercizio si intende chiuso quando è impedito fisicamente al pubblico di accedervi; se alla scadenza dell'orario di apertura sono presenti dei consumatori all'interno del negozio l'operatore può servirli a condizione che chiuda l'ingresso e sia vietato l'accesso ad altri clienti.

Nel periodo per il quale è stata riconosciuta la vocazione turistica (marzo - ottobre) vige la libera determinazione degli orari, senza limitazioni di sorta.

Le attività miste di commercio e pubblico esercizio o vendita di giornali e riviste in forma esclusiva o di generi di monopolio, nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura degli esercizi commerciali sospendono l'attività di vendita al dettaglio.


Art. 2
(Pubblicità dell'orario effettuato)

L'orario scelto deve essere preventivamente comunicato al comune e deve essere reso noto al pubblico mediante un cartello o altra forma idonea di pubblicità, visibile dall'esterno dell'esercizio.

E' consentita la scelta di orari differenti nei vari periodi dell'anno o giorni della settimana.

L'orario scelto può essere variato con cadenza non inferiore a 30 giorni, previa comunicazione preventiva al comune.


Art. 3
(Chiusura domenicale e festiva)

Gli operatori economici dei centri storici presenti nel Comune di Giove, identificati nello strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della LR 24/99, come modificato dall'art. 21, comma 1, della LR 26/05 e gli operatori del centro abitato per effetto del riconoscimento della vocazione turistica da marzo ad ottobre, non sono sottoposti a vincoli nelle aperture domenicali e festive, salvo quanto previsto all'art. 22, comma 3, della LR 26/2005 ed al comma 3 del presente articolo.

Nel periodo compreso tra il mese di novembre e quello di febbraio, gli operatori economici collocati fuori dai centri storici possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva, oltre il mese di dicembre, fino a dieci domeniche o festività annuali, determinate di anno in anno con apposito atto integrativo determinato di concerto con le associazioni degli operatori locali in apposita riunione. E' possibile inoltre derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva in ulteriori quattro giorni domenicali o festivi individuati dall'Amministrazione Comunale in occasione di eventi di rilevanza cittadina, o di zona, o di quartiere, o festività del Santo patrono.

Gli esercizi commerciali non possono tassativamente aprire nei giorni del 1° gennaio, 25 dicembre e 26 dicembre.




Art. 4
(Chiusura infrasettimanale)

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del d. lgs 114/98, non è previsto l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale che può essere comunque effettuata volontariamente dall'operatore commerciale e deve coincidere con il lunedì mattina, il giovedì pomeriggio o il sabato pomeriggio.

Art. 5
(Attività di vendita in orario notturno)

L'apertura notturna degli esercizi è autorizzabile, su istanza degli interessati e secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad un numero massimo di tre esercizi esclusivamente del settore alimentare o misto.

Art. 6
(Chiusura per ferie)

Allo scopo di evitare gravi disservizi all'utenza, l'operatore che intende chiudere il proprio esercizio per ferie deve comunicarlo per iscritto al Comune almeno sette giorni prima.

Qualora la concomitanza dei periodi di chiusura per ferie faccia presumere il verificarsi di gravi disservizi, specie nel settore alimentare, il Sindaco con proprio provvedimento può definire turnazioni di apertura.


Art. 7
(Sfera di applicazione)

I criteri di cui al presente provvedimento non si applicano alle sotto indicate attività, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs 31.03.1998, n, 114;

Le rivendite di generi di monopolio;
Gli esercizi interni ai campeggi;
Le rivendite di giornali;
Le gelaterie e gastronomie artigianali o con attività di vendita;
Le rosticcerie e pasticcerie artigianali o con attività di vendita;
Gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato qualora le attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva o prevalente come definita all'art. 28, comma 1. della LR 24/99.

Art. 8
(Attività complementari)

Le attività commerciali inserite all'interno di specifici complessi o attività, quali distributori di carburanti, farmacie e simili, seguono l'orario di apertura e chiusura previsto per questi ultimi.

Art. 9
(Sanzioni)

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis, della L.R. Umbria n. 24/1999 e s.m.i., chiunque viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza, emanata in attuazione di quanto previsto dall'art. 25 della stessa L.R. Umbria n. 24/1999 e s.m.i., soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.


Art. 10
(Disposizioni finali)

La presente ordinanza annulla e sostituisce tutte le precedenti emanate in tema di orari e apertura festiva degli esercizi di commercio al dettaglio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da chiunque vi abbia interesse:
entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale (T. A. R.), competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971;
entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D. P.R. n. 1199/1971.

A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Maccaglia, responsabile del servizio commercio.

Gli ufficiali ed agenti della forza pubblica sono incaricati, all'esecuzione della presente ordinanza e di farne rispettare le disposizioni. in essa contenute.



Penna in Teverina, lì 31/12/2010

IL SINDACO
Cesare Valeriani


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